La manovra 2022 (legge 234/2021), pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 31 dicembre, interviene anche sul bonus facciate, confermando la proroga al 2022 ma con riduzione dell’aliquota al 60 per cento. Rispetto alle prime bozze del Ddl, viene confermata anche la possibilità di effettuare sconto in fattura e cessione per le spese del 2022.
Dal 12 novembre, però, è in vigore il Dl antifrodi (Dl 157/2021) che impone visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese in caso di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura: su quest’ultimo aspetto, per il bonus facciate non vale la “franchigia” per i mini-lavori in arrivo con la manovra.
● I LAVORI AGEVOLATI
La disciplina base è dettata dalla manovra per il 2020 (legge 160/2019, articolo 1, commi 219-224). I lavori agevolati sono quelli di restauro delle facciate e dei balconi, compresi quelli di semplice tinteggiatura e pulitura.
● FACCIATE ESTERNE E INTERNE
Per legge l’intervento agevolato dal bonus facciate deve riguardare le facciate «esterne». Le Entrate hanno chiarito nella circolare 2/E/2020 che si intendono come tali tutte le facciate dell’involucro esterno dell’edificio (intero perimetro, compresa quella sul retro). Le facciate “interne”, come quelle racchiuse da cortili e cavedi, secondo l’Agenzia sono agevolate solo se visibili da strade o suolo a uso pubblico. La circolare 7/E/2021 crea però una certa confusione richiedendo il requisito della visibilità anche per le facciate esterne.
● OBBLIGO DI COIBENTAZIONE
Quando i lavori eseguiti sulla facciata sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% della superficie disperdente lorda, occorre raggiungere determinati requisiti di isolamento termico, che sono fissati – per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020 – dal Dm Requisiti 6 agosto 2020. In questo caso, occorre rispettare i criteri di congruità delle spese e inviare la scheda descrittiva dei lavori all’Enea.
● IMMOBILI AGEVOLATI IN ZONA A E B
Gli immobili agevolati sono tutti gli «edifici esistenti», come indica la norma di legge, compresi quindi gli immobili delle imprese. Devono però essere situati nelle zone urbanistiche A e B.
● BENEFICIARI, PROCEDURE E REGOLE
Il bonus facciate è una detrazione Irpef e Ires. Spetta cioè anche a società di capitali ed enti non commerciali. Sono ammessi anche coloro che detengono l’immobile, in linea con la prassi ordinaria sui bonus edilizi.
(Fonte NT+ Fisco de Il Sole 24 Ore)