Festività Natalizie 2023 – Tanti Auguri dallo Studio Parisi

Lo Studio Parisi avvisa la Spettabile Clientela che i suoi uffici rimarranno chiusi per festività natalizie dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 compreso.

L’attività riprenderà regolarmente a partire dal 8 gennaio 2024.

Si ricorda che per urgenze rimarrà sempre attivo h24 il nostro Numero Verde  800 835872.

 

Lo staff di Studio Parisi augura a tutti i clienti 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

accensione riscaldamento 2023

Studio Parisi News – Accensione Riscaldamento 2023

 

L’arrivo delle stagioni più fredde rende necessaria l’accensione dei riscaldamenti, ma il loro utilizzo è vincolato a direttive statali che ne stabiliscono la data di accensione e spegnimento, oltre al numero di ore giornaliere massime di utilizzo e ai gradi da impostare.

Questi vincoli hanno l’obiettivo di contenere i consumi di gas e, al contempo, di ridurre il più possibile l’impatto ambientale derivato dall’uso dei riscaldamenti domestici che, inevitabilmente, vanno a incidere sulla qualità dell’aria che respiriamo.

A seconda della zona geografica in cui di abita, le regole sono diverse e possono subire ulteriori variazioni a seguito di direttive eccezionali del Governo.
Di seguito tutti i dettagli sull’utilizzo dei riscaldamenti in Italia nel 2023, compresa la temperatura massima da impostare e il numero di ore giornaliere di utilizzo.

Quando accendere il riscaldamento nel 2023: le zone geografiche
Il periodo di utilizzo dei riscaldamenti e il relativo orario d’uso seguono queste regole, che cambiano in base della zona geografica (scopri qui quali sono le zone geografiche italiane e a quale devi fare riferimento). Ecco quando si può accendere il riscaldamento zona per zona:

zona A, da 1 dicembre a 15 marzo per 6 ore al giorno;

zona B, da 1 dicembre a 31 marzo per 8 ore al giorno;

zona C, da 15 novembre a 31 marzo per 10 ore al giorno;

zona D, da 1 novembre a 15 aprile per 12 ore al giorno;

zona E, da 15 ottobre a 15 aprile per 14 ore al giorno;

zona F, nessuna limitazione.

Queste regole generali possono essere modificate in via eccezionale dallo Stato, dalle Regioni o dai comuni per andare incontro a esigenze particolari come crisi energetiche o temperature fortemente al di fuori dalle normali medie stagionali.

Quali e quante sono le zone climatiche in Italia

Le zone climatiche in Italia sono 6 e sono definite con la seguente classificazione:

  • zona climatica A – gradi giorno da 0 a 600. Appartengono a questo gruppo Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa;
  • zona climatica B – gradi giorno da 601 a 900. Appartengono a questo gruppo le province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani; 
  • zona climatica C – gradi giorno da 901 a 1400. Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto;
  • zona climatica D – gradi giorno da 1401 a 2100. Appartengono a questo gruppo le province di Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Vibo Valentia, Viterbo;
  • zona climatica E – gradi giorno da 2101 a 3000. Appartengono a questo gruppo le province di Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza;
  • zona climatica F – gradi giorno maggiori di 3001. Appartengono a questo gruppo le province di Belluno, Cuneo e Trento.

 

(Fonte nuovenergiespa.it)

 

data breach

Comunicazione ai clienti di avvenuto Data Breach

 

In ottemperanza di quanto previsto dal GDPR EU 679/16, comunichiamo che in data
24/08/2023 la nostra casella PEC info@pec.studioparisi.com ha subito una violazione da parte di
soggetti ignoti, pertanto i dati dei nostri Clienti (indirizzo PEC, indirizzo e-mail, dati anagrafici, codice fiscale,
indirizzo di residenza e/o di domicilio, codice Iban C/C, numero di telefono) potrebbero essere stati
esposti.

La nostra assistenza IT ha tempestivamente provveduto ad attivare tutte le procedure idonee a contenere
ed eliminare la minaccia informatica, la violazione è stata notificata al Garante della Privacy così come
previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali ed è stata presenta denuncia
all’autorità competente.

Vi invitiamo a prestare particolare attenzione ad e-mail e/o PEC “sospette” che potreste ricevere nei
prossimi giorni o nelle prossime settimane, ricordando ai condòmini che i pagamenti delle rate
condominiali tramite bonifico si effettuano solamente con versamenti sul C/C bancario del condominio, il
cui codice Iban è riportato sui bilanci.

Nello scusarsi per lo spiacevole inconveniente, lo Studio Parisi comunica che ha già attivato tutte le
misure preventive atte ad evitare il ripetersi di analoghi episodi, anche tramite implementazione di servizi
di Cyber Intelligence e Cyber Security erogati da azienda leader del settore.

Chiusura estiva 2023 studio parisi

Chiusura per ferie estive dal 12/08 al 26/08

 

Lo Studio Parisi comunica alla spettabile Clientela che gli uffici resteranno chiusi per ferie dal 12 al 26 agosto.

L’attività riprenderà regolarmente a partire da lunedì 28 Agosto 2023.

Per problematiche condominiali, vi invitiamo a consultare i numeri utili nel vano scala (ove presenti) o a contattare il nostro numero verde 800 835872 attivo 24 h su 24, 7 giorni su 7.

 

Buone ferie dallo staff di Studio Parisi !

dott. Parisi docente

Studio Parisi News – Dott. Parisi docente a corso per amministratori di condominio

 

Al Polo Universitario imperiese in occasione del corso di alta formazione per amministratori di condominio si è tenuta una prova pratica con simulazione di un’assemblea di condominio.

Sono intervenuti il presidente di Confedilizia avvocato Paolo Prato e il dottor Michele Parisi, coordinatore regionale di Gesticond, organismo che riunisce gli Amministratori di condominio.

Spiega Paolo Prato, Presidente regionale e provinciale di Confedilizia: “Oggi abbiamo fatto la prima esercitazione pratica effettiva. Coadiuvati dal dottor Parisi abbiamo applicato una metodologia interattiva, simulando, in tutte le sue forme e i suoi contenuti, un’assemblea condominiale.

Prima il dottor Parisi, coordinatore regionale di Gesticond, ha fatto una lezione frontale con i contenuti e successivamente abbiamo realizzato questa simulazione, che consente di fornire delle metodologie innovative“.

Aggiunge Michele Parisi: ” E’ un po’ una prova d’esame che in tutte le occasioni assembleari ci troviamo a dover affrontare. Abbiamo voluto dare un segnale oltre che degli aspetti legali che riguardano un’assemblea di condominio, anche di aspetti pratici.

Spesso di fronte a un’assemblea la mancata formazione porta a errori, disguidi e disagi in generale. Lo scopo di questi corsi di formazione, obbligatori per chi vuole fare questa professione, è di dare una formazione a 360 gradi, anche attraverso lezioni dinamiche e non solo tecniche.

La platea ci ha dato una risposta molto positiva, perché ha capito l’importanza dei suggerimenti pratici e psicologici per muoversi all’interno di un’assemblea condominiale. Ormai questo Covid ha portato anche a una dinamicità virtuale, per cui oggi ci troviamo ad affrontare assemblee con persone in presenza e altre collegate da remoto, con a volte discussioni difficili da tenere.

D’altra parte queste innovazioni hanno dato la possibilità a persone anche distanti di raggiungere le assemblee condominiali, senza affrontare viaggi. Si sono aperti nuovi scenari“.

(Fonte ImperiaPost.it)

Studio Parisi News – Ordinanza Sindacale accensione riscaldamento

Ordinanza Sindacale n.11 del 06/04/2023 per accensione riscaldamento

Studio Parisi News – Bonus edilizi, dal 17/02/23 stop a cessione del credito

 

Superbonus e bonus edilizi: dal 17 febbraio stop a cessione del credito e sconto in fattura
Stop al meccanismo delle opzioni alternative. Salvi gli interventi in corso e le CILAS/titoli presentati entro il 16 febbraio 2023

Superstizione o meno, venerdì 17 febbraio 2023 rimarrà una data storica per il settore dell’edilizia e non certo in maniera positiva. Un vero e proprio spartiacque con cui si sancisce lo stop all’esercizio delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio in alternativa alle detrazioni dirette: impossibile infatti utilizzare d’ora in poi lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per il Superbonus e per tutti gli altri bonus edilizi (Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Casa, Bonus barriere architettoniche).

Stop a cessione del credito e sconto in fattura: cosa prevede il nuovo decreto
Con il Decreto Legge del 16 febbraio 2023, n. 11, pubblicato con un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023, n. 40 ed entrato in vigore già dal 17 febbraio, prende corpo un vero incubo per cittadini, imprese e fornitori.

Nello specifico con il Decreto viene modificata interamente la disciplina relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito: a decorrere dalla data di entrata in vigore, in relazione agli interventi di cui al comma 2 delll’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 dello stesso decreto..

Gli interventi per cui non si può più usare l’art. 121 del DL Rilancio
Sostanzialmente non è più possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute per le seguenti tipologie di intervento::

recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa o Bonus Ristrutturazioni);
efficienza energetica (Ecobonus e SuperEcobonus);
adozione di misure antisismiche (Sismabonus e SuperSismabonus);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (Bonus Barriere Archietttoniche).
Le eccezioni al divieto
Come disposto al comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023, le uniche deroghe all’esercizio delle opzioni sono quelle nei confronti degli interventi Superbonus per i quali prima del 17 febbraio 2023:

a) risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi diversi da quelli effettuati nei condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione d.el titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici
Il divieto non si applica nemmeno alle opzioni esercitate per le spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare, oppure stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, o ai sensi dell’art.16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus acquisti).
Gli ulteriori divieti
Abrogate, inoltre, le disposizioni di cui:

all’art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013:
comma 2-ter – che prevedeva la possibilità di sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dai soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR;
comma 2-sexies – che prevedeva la possibilità di cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (fatta esclusione degli istituti di credito ed intermediari finanziari), per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica;
comma 3.1. – che prevedeva la possibilità di sconto in fattura da parte del fornitore e da quest’ultimo rimborsato in compensazione, relativamente agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
all’art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013:
comma 1-quinquies – che prevedeva la possibilità di cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, relativamente agli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;
comma 1-septies – possibilità di cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, relativamente agli interventi che accedono al sismabonus-acquisti (demolizione e ricostruzione effettuata da imprese).
Niente cessione agli enti pubblici
Grande scalpore anche per il comma 1 dell’art. 1, che ha vietato alle pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 121 del Decreto Rilancio.

Le disposizioni sulla responsabilità solidale
Infine, con la lettera b) del comma 1 dell’art. 1, il D.L. n. 11/2023 fornisce alcune importanti indicazioni sulla responsabilità solidale, chiarendone le modalità di applicazione nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.

Ferme restando le ipotesi di dolo previste dal comma 6, la responsabilità solidale è in ogni caso esclusa per i cessionari che siano in possesso della seguente documentazione:

titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) , c) e d) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Da capire se aver dettagliato l’elenco della documentazione per eliminare la responsabilità solidale e, quindi, le responsabilità penali, invoglierà i cessionari a riaprire l’acquisto dei crediti incagliati oppure se la tagliola del sequestro preventivo (art. 321 del codice di procedura penale) ne limiterà ancora le possibilità.

Si attende adesso l’incontro tra le parti sociali e il Governo, previsto per lunedì 20 febbraio, fermo restando che con la conversione in legge, prevista entro aprile, potrebbero essere apportate delle modifiche all’attuale provvedimento.

(Fonte: Lavori Pubblici)

 

 

festività natalizie 2022

Festività Natalizie 2022 – Tanti Auguri dallo Studio Parisi

Lo Studio Parisi avvisa la Spettabile Clientela che i suoi uffici rimarranno chiusi per festività natalizie dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compreso.

L’attività riprenderà regolarmente a partire dal 9 gennaio 2023.

Si ricorda che per urgenze rimarrà sempre attivo h24 il nostro Numero Verde  800 835872.

 

Lo staff di Studio Parisi augura a tutti i clienti 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Vademecum Enea Decreto MiTE n. 383 del 6 Ottobre 2022

 

Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas.

Articolo 1, Commi 8 e 9 Decreto MiTE n. 383 del 6 Ottobre 2022.

Vademecum per il cittadino