cdm n.46

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46

16 Maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

*****

COIVD-19, MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

-Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

– Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

– Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

*****

DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Maniace (CT) in esito ad accertati condizionamenti della vita amministrativa da parte delle organizzazioni criminali locali.

*****

LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:

la legge della Regione Campania n. 6 del 12/03/2020, recante “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio”;
la legge della Regione Basilicata n. 12 del 20/03/2020, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
la legge della Regione Umbria n. 1 del 20/03/2020, recante “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria”;
la legge della Regione Umbria n. 2 del 20/03/2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la legge della Regione Umbria n. 3 del 20/03/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”;
la legge della Regione Valle d’Aosta n. 4 del 25/03/2020, recante “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
la legge della Regione Puglia n. 8 del 27/03/2020, recante “Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione”;
la legge della Regione Puglia n. 10 del 27/03/202019, recante “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”.
la legge della Regione Puglia n. 11 del 27/03/2020 “Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
*****
Il Consiglio dei Ministri, sospeso alle 16.05, è ripreso alle 17.40. Sospeso nuovamente alle 18.05, è ripreso alle 22.55 ed è terminato all’1.20 di sabato 16 maggio 2020.

(Fonte Governo.it)

 

 

DL rilancio

DL rilancio, tutte le opportunità per i condomini

Art.128
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

 

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per
le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino
al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,
nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente
lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di
cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento
o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento
energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di
efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso,
devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16
del decreto-legge n. 63 del 2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al
primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e
di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione
prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura
del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli
edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore
a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno
degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e
ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE
dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui
all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la
detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per 
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché
l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai
condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto
previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di
società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house
providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci.
11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione
a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste
dall’articolo yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente
alla detrazione.
13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente
richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo
quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano
il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge
n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via
telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità
attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del
rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze
professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio
2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
16. Salvo che Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro [XXX] ad euro [YYYY]. I soggetti stipulano una polizza
di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a XXX milioni di euro, al fine di
garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta
la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689.
L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo
economico.
17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle
sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del
visto di conformità di cui al comma 11.
Relazione illustrativa
Con l’articolo si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione
della detrazione in 5 rate di pari importo. In particolare:
– la disposizione del comma 1 – ponendosi in deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede una detrazione pari al
110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima aliquota di detrazione spetta, ai sensi del
comma 2, anche con riferimento agli interventi indicati nel citato articolo 14 del DL 63 del 2013, nel
caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1;
– il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con
riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2;
– nel comma 4 si prevede, in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di
eventi calamitosi;
– nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interven-ti
di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio
2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i
predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 4. Con il successivo
comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del
GSE dell’energia non autoconsumata in sito;
– la disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese
sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari
delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel
comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di eco-bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

 

DL Rilancio 13-05-2020

 

 

Studio Parisi

Riapertura dello Studio al pubblico dal 18 maggio

Si informa che lo Studio Parisi riaprirà al pubblico a partire dal 18 maggio.

I locali ed il personale dello Studio saranno provvisti dei previsti DPI e l’ingresso sarà contingentato, previo appuntamento, per evitare assembramenti.

non convocare assemblee

Coronavirus e condomini, proroghe e teleassemblee


L’interesse verso la categoria degli amministratori di condominio dalla Camera dei deputati con l’emendamento in lavorazione dal M5S, ora passa anche per il Senato attraverso la predisposizione di una interrogazione parlamentare che sta sviluppando l’opposizione con il senatore Antonio Saccone. Camere diverse, ruoli e orientamenti politici anche, ma la finalità appare univoca.

L’annuncio dell’interrogazione
«Le associazioni di categoria degli amministratori condominiali sono seriamente preoccupate per l’avvicinarsi dello scadere dei termini di legge per l’approvazione dei bilanci annuali e, visto il divieto di assembramento previsto e reiterato dai diversi Dpcm emanati dal governo, temono di ricadere nelle disposizioni normative vigenti che prevedono per l’inadempienza nel convocare le necessarie assemblee, di poter essere rimossi dall’incarico».

Questo è quanto riportato in una nota dal senatore Antonio Saccone (F.I. – Udc), il quale annuncia: «non essendo stata prevista da nessun Dpcm fino ad oggi emanato dal governo una soluzione a tale problematica nè una proroga dei termini di legge, presenterò un’interrogazione parlamentare ai ministri della Giustizia, dell’innovazione tecnologica e dello Sviluppo Economico».

Le assemblee da remoto da regolamentare
Il senatore fa inoltre notare che «l’assemblea condominiale viene regolamentata dall’articolo 1136 Codice civile la quale però non precisa se l’intervento debba essere con una presenza fisica oppure anche da remoto o virtuale. L’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, invece, stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve indicare espressamente il luogo dove si svolge la riunione, facendo intendere che deve essere un luogo fisico, come ha confermato la giurisprudenza di legittimità, lasciando intendere che questa norma è inderogabile».

La proroga dei rendiconti fino al 31 dicembre 2020
Il comunicato però lascia intendere che si interverrà in maniera più incisiva rispetto alla richiesta di intervento amministrativo, palesandosi come impellente un’attività più incisiva e risolutiva: «ad un immediato intervento amministrativo, occorre far seguire anche un mirato intervento legislativo, sulla scorta degli studi già apportati dagli esperti del settore, poiché la normativa condominiale non prevede la possibilità di effettuare assemblee in videoconferenza. Nella situazione attuale, vi è un blocco totale delle attività condominiali, salvo iniziative assunte in via autonoma dall’amministratore di condominio, tra le quali non rientra l’obbligo di cui all’articolo 1130, numero 10 Codice civile che prevede di ‘redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni’, ossia entro il 30 giugno 2020: una eventuale inadempienza sotto questo punto di vista comporta la revoca dell’amministratore».

Chiude quindi il senatore con l’annuncio: «Chiederò, pertanto ai ministri competenti se non sia il caso di prorogare l’attuale termine di 6 mesi di ulteriori 6, ovvero fino al 31 dicembre 2020».

Conclusioni
Che maggioranza e opposizione per una volta confermino le loro intenzioni, che Camera e Sanato si uniscano nei comuni intenti è importante. Chissà che non si intervenga non solo per tamponare la situazione emergenziale, maanche successivamente per riscontrare le tante esigenze di modifica radicale e strutturale del sistema condominiale.

C’è tanto da lavorare, si auspica quindi che le Camere, i ministri, la maggioranza e l’opposizione guardino al settore con occhio propositivo, ricordandosi che il 70% della popolazione italiana vive in condominio.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

 

 

regione liguria

Ordinanza Regione Liguria n.25 del 3 maggio


ORDINANZA 25/2020 – MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RELATIVE A INTERPRETAZIONE ATTUATIVA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPCM DEL 26 APRILE 2020.

(Fonte Regione Liguria)

 

Leggi l’Ordinanza

 

comune di imperia

Comune di Imperia, Ordinanza del Sindaco per Fase 2

Ordinanza Fase 2

03-05-2020
Data di scadenza: 17-05-2020
Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato l’ordinanza di avvio della Fase 2 secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il testo, valido dal 4 maggio al 17 maggio 2020, prevede:

a) apertura dei seguenti luoghi pubblici:

passeggiate litoranee (Piazzale Santa Lucia a Borgo Prino, i marciapiedi lato mare di Lungomare Colombo e Via Lamboglia, Piazzetta Leonardo Dulbecco, Spianata Varese, Passeggiata Moriani, Passeggiata Aicardi, Calata Anselmi, i moli del nuovo Porto Turistico, il Parco Urbano San Leonardo, Calata Cuneo, il Molo Lungo del Porto Di Oneglia, Spianata Peri lato mare, Via A.S. Novaro lato mare, giardini Luciano Berio, la Rabina);

spiagge e le scogliere di tutta la fascia costiera comunale;

tutti i giardini e i parchi pubblici, Largo Ghiglia, Piazza della Vittoria compresi i cimiteri cittadini (precisando che per i servizi funebri di seppellimento o tumulazione sono consentite solo con la partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 persone);

L’apertura delle suddette aree è consentita a condizione che venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

b) utilizzo delle panchine pubbliche con una distanza non inferiore al metro da parte dell’utenza;

c) apertura dei distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande collocati su aree pubbliche sino alle ore 21,00;

d) è consentito allontanarsi dalla propria residenza o abituale dimora per lo sgambamento e i bisogni fisiologici del proprio animale domestico;

e) è consentito lo svolgimento di tutte le diverse attività sportive e motorie (quali ad esempio: pesca, windsurf, sport acquatici, equitazione, bici) esclusivamente in modalità individuale o con persone conviventi, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività;

f) è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

g) è sospesa per gli esercizi di cui alla lett. f) ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

h) sono consentite le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in luoghi pubblici o privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

i) è consentita la vendita di abbigliamento e calzature per bambini e neonati all’interno di negozi specializzati, ovvero nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;

l) è consentito svolgere passeggiate all’aria aperta in modo individuale o con conviventi della stessa abitazione;

m) è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo alle condizioni che lo spostamento sia consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;

n) è consentita la vendita di prodotti florivivaistici, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizanti e simili nelle imprese agricole e negli esercizi commerciali;

o) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, su appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e garantendo il distanziamento sociale;

p) sono consentiti gli spostamenti in autovetture con un passeggero sul sedile posteriore e, se è convivente con il guidatore, anche sul sedile anteriore;

q) sono consentiti gli spostamenti con motoveicoli in due se il passeggero è convivente con il guidatore;

r) nelle giornate di domenica 10 maggio e 17 maggio 2020 l’orario di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare è fissata entro le ore 15.00;

s) è obbligatorio l’uso delle mascherine per tutti gli esercenti degli esercizi commerciali al dettaglio, delle attività economiche e dei servizi di cui è consentita l’apertura dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, per i clienti e l’utenza degli stessi, nonchè se si parla con altre persone;

t) la disattivazione dei controlli con varco elettronico della zone a traffico limitato del Parasio e di Borgo Marina e l’utilizzazione dei parcheggi in modalità gratuita presso Piazza Duomo, Senatore Amadeo e Maestri del Commercio sino alle ore 24,00 del 31 maggio 2020;

u) la proroga delle disposizione impartite con la delibera della Giunta Comunale n. 106 del 17/3/2020 e n. 110 del 27/3/2020, richiamate in premessa in merito alle misure di contenimento dal contagio da covid-19 sull’organizzazione del lavoro, sino alle ore 24,00 del 17 maggio 2020.

Ultima modifica
03/05/2020
NOTIZIE E COMUNICATI CORRELATI
Coronavirus, Imperia conferma misure restrittive sino al 3 maggio.
lun 27 apr, 2020 – “Dati epidemiologici non consentono estensioni, seguiamo crono-programma Governo” Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha appena firmato un provvedimento che conferma sino al 3 maggio 2020 le disposizioni della propria ordinanza del 15 ….
Obbligo delle mascherine all’interno degli esercizi commerciali
ven 17 apr, 2020 – È quanto previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco, che integra le disposizioni già assunte al fine di ridurre i rischi di contagio da COVID 19 sul territorio comunale. La decisione arriva alla luce della prima fornitura di mascherine ….
CINGHIALI, ORDINANZA DEL SINDACO
ven 20 set, 2019 – Si pubblica in allegato l’ordinanza del sindaco di Imperia con la quale si adottano misure necessarie al contenimento degli ungulati appartenenti alla famiglia dei cinghiali sul territorio cittadino.

(Fonte Comune di Imperia)

 

 

prevenzione condominio

COVID 19: indicazioni per la prevenzione nelle parti comuni del condominio

Il condominio è diventato in queste settimane il principale, se non l’unico, ambiente di vita.

Mai come ora abbiamo dedicato attenzione e cura a comportamenti e azioni utili a proteggere noi stessi ma anche a proteggere la collettività, e questa sensibilità può diventare una consuetudine utile anche in futuro per un utilizzo più attento e responsabile degli spazi condivisi.

Proponiamo una rilettura delle disposizioni istituzionali delle misure di prevenzione con una interpretazione adattata al contesto condominiale, a partire da quesiti concreti posti da chi deve organizzare e gestire gli spazi comuni, i servizi, le relazioni in condominio.

 

Leggi e scarica il documento

 

 

dpcm 24 ottobre 2020 coronavirus

Coronavirus, testo del DPCM firmato il 26 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Di seguito il testo del decreto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui
e’ stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020,
con cui e’ stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19
e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera ff) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il
Presidente della Regione puo’ disporre la programmazione del servizio
erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di
linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, puo’ disporre, al fine di contenere
l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni
sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche
internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori;
Preso atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l’elenco dei
codici di cui all’allegato 3 del medesimo decreto puo’ essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile
2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di
salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare
congiunti purche’ venga rispettato il divieto di assembramento e il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e’ fatto divieto a
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
e’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante;
c) e’ fatto divieto assoluto di mobilita’ dalla propria
abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici e privati; il sindaco puo’ disporre la temporanea chiusura
di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e’ condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto
dalla lettera d), nonche’ della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro; il sindaco puo’ disporre la temporanea chiusura di
specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree
attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
f) non e’ consentito svolgere attivita’ ludica o ricreativa
all’aperto; e’ consentito svolgere individualmente, ovvero con
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita’ sportiva o attivita’ motoria, purche’
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per
ogni altra attivita’;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di
consentire la graduale ripresa delle attivita’ sportive, nel rispetto
di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di
diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,
in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive
individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del
comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della
Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del
CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e
gli Enti di Promozione Sportiva;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli
spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a
titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni
private, eventi di qualunque tipologia ed entita’, cinema, teatri,
pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’ sospesa ogni
attivita’; l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata
all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le
cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri
con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un
massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani,
nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di
attivita’ formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i
corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i
medici in formazione specialistica e le attivita’ dei tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire
anche in modalita’ non in presenza. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili
concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non
facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita’;
n) nelle Universita’ e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita’ didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle
medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria
funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle
attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; nelle universita’, nelle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,
attivita’ di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed
esercitazioni, ed e’ altresi’ consentito l’utilizzo di biblioteche, a
condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il rischio di prossimita’ e di aggregazione e
che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e
della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle
persone con disabilita’, di cui al «Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato
dall’INAIL. Per le finalita’ di cui al precedente periodo, le
universita’, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi
dell’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle
suddette attivita’;
o) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le
esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita’ didattiche o curriculari delle
Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con
modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’ di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’
ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita’ didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali
siano state applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita’ didattiche ed esami a
distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,
ferma restando la validita’ delle prove di esame gia’ sostenute ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi
di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi
corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione
dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’ a distanza;
per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto
dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e
dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a
gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a
livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e’ coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica
o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui all’art. 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli
uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito
provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che
non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della
sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilita’ di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita’ telefonica o
video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo’ essere autorizzato il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la semiliberta’ o di modificare i relativi regimi in modo da evitare
l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita’ di
misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima
necessita’ individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’. Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i
mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di
confezionamento che di trasporto, nonche’ la ristorazione con asporto
fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonche’ nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate
nell’allegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attivita’ non e’ sospesa ai
sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla
distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei
locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda
altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita’ il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo’
disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita’
di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata dai datori di lavoro
privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa
di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e
privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e
di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e
dall’art. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile
per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalita’ a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di
un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia
e delle finanze.

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in
esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:
47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via
internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per
televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

(Fonte Gazzetta Ufficiale)

 

 

 

regione liguria

Ordinanza Regione Liguria n.22 del 26 aprile

 

ORDINANZA 22 – ATTIVITÀ CONSENTITE DA LUNEDÌ 27 APRILE

È stata emessa oggi l’ordinanza 22/2020 con la quale il Presidente di Regione Liguria autorizza alcune attività dalle 00:00 di lunedì 27 aprile.

– E’ consentita la vendita del cibo da asporto da parte delle attività artigiane del settore dolciario e alimentare, previa ordinazione on line o telefonica e garantendo che gli ingressi per il ritiro avvengano per appuntamento e dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta;

– Resta sospesa per gli stessi esercizi la possibilità di consumare sul posto

– Consentita la vendita solo in alcuni esercizi quali fiorerie e esercizi di prodotti florovivaistici

– Consentita anche la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso nei negozi specializzati

– E’ consentita al vendita di calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini

– E’ consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto su appuntamento, senza contatto tra le persone

– Dalle 6 alle 22, consentite attività motorie all’aria aperta, in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione, come la corsa, la bicicletta o le passeggiate a piedi e a cavallo e la pesca sportiva lungo fiumi e foci di fiumi, nell’ambito del comune di residenza o abituale domicilio o del municipio di residenza per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova

– E’ possibile anche lo spostamento con motoveicolo da parte di due persone a patto che il passeggero sia convivente con il guidatore

– E’ consentito ai residenti in Liguria la coltivazione di terreni a uso agricolo e attività diretta alla produzione per autoconsumo, a patto che il soggetto attesti con autodichiarazione completa e relativa verifica il possesso di una superficie agricola produttiva. Lo spostamento è consentito a una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza. In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione

– E’ consentito l’allenamento e addestramento dei cavalli da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio regionale

– E’ anche consentito l’allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate senza il contatto diretto tra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale

– E’ consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o dei comuni dove si trovano le imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. E’ obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale

– Consentito anche ai residenti in Regione Liguria di spostarsi sul territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione ed è obbligatorio il rientro in giornata; sono consentiti gli spostamenti di autovetture con più di un passeggero a bordo solo se provenienti dalla stessa residenza

– I sindaci potranno disciplinare con proprie ordinanze l’apertura dei cimiteri, nel rispetto del distanziamento sociale

– Nelle giornate di domenica fino al 10 maggio l’orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l’apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15

– Il 1 maggio gli esercizi commerciali sopra indicati restano chiusi

(Fonte Regione Liguria)

 

Leggi l’Ordinanza