Decreto 25 gennaio 2019
– Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. –
(tratto da Gazzetta Ufficiale)

Art. 1


IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in
particolare l’art. 16, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983,
recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246,
recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, recante
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2005,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita’
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n.
232;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29
agosto 2012, n. 201;
Tenuto conto dell’evoluzione dei criteri e della normativa di
prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio con particolare
riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in
condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di
sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;
Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici
di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di
esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente
credibile e con l’indicazione degli obiettivi che devono essere
valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate
degli edifici;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto
del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246

1. E’ approvato l’allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute
nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n.
246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto
9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
2. Le disposizioni contenute nell’allegato 1 al presente decreto si
applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed
a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto secondo le modalita’ previste dall’art. 3.

Art. 2


Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
negli edifici di civile abitazione

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
a) limitare la probabilita’ di propagazione di un incendio
originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi
che fuoriescono da vani, aperture, cavita’ verticali della facciata,
interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la
facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la
facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia
che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale,
all’interno della costruzione e inizialmente non interessati
dall’incendio;
b) limitare la probabilita’ di incendio di una facciata e la
successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente
origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a
livello stradale o alla base dell’edificio);
c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di
facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o
incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli
occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1,
nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale
dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici
civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n.
5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e
sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno puo’
costituire un utile riferimento progettuale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di
civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che
siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento
delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie
complessiva delle facciate.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli
edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in
vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in
corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del
fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, siano gia’ in possesso degli atti
abilitativi rilasciati dalle competenti autorita’.

Art. 3


Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni
dell’allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli
impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di
allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per le restanti disposizioni.
2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del
fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1,
all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico
di conformita’ antincendio, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2019

Il Ministro: Salvini