comune di imperia

Comune di Imperia, Ordinanza del Sindaco per Fase 2

Ordinanza Fase 2

03-05-2020
Data di scadenza: 17-05-2020
Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato l’ordinanza di avvio della Fase 2 secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il testo, valido dal 4 maggio al 17 maggio 2020, prevede:

a) apertura dei seguenti luoghi pubblici:

passeggiate litoranee (Piazzale Santa Lucia a Borgo Prino, i marciapiedi lato mare di Lungomare Colombo e Via Lamboglia, Piazzetta Leonardo Dulbecco, Spianata Varese, Passeggiata Moriani, Passeggiata Aicardi, Calata Anselmi, i moli del nuovo Porto Turistico, il Parco Urbano San Leonardo, Calata Cuneo, il Molo Lungo del Porto Di Oneglia, Spianata Peri lato mare, Via A.S. Novaro lato mare, giardini Luciano Berio, la Rabina);

spiagge e le scogliere di tutta la fascia costiera comunale;

tutti i giardini e i parchi pubblici, Largo Ghiglia, Piazza della Vittoria compresi i cimiteri cittadini (precisando che per i servizi funebri di seppellimento o tumulazione sono consentite solo con la partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 persone);

L’apertura delle suddette aree è consentita a condizione che venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

b) utilizzo delle panchine pubbliche con una distanza non inferiore al metro da parte dell’utenza;

c) apertura dei distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande collocati su aree pubbliche sino alle ore 21,00;

d) è consentito allontanarsi dalla propria residenza o abituale dimora per lo sgambamento e i bisogni fisiologici del proprio animale domestico;

e) è consentito lo svolgimento di tutte le diverse attività sportive e motorie (quali ad esempio: pesca, windsurf, sport acquatici, equitazione, bici) esclusivamente in modalità individuale o con persone conviventi, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività;

f) è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

g) è sospesa per gli esercizi di cui alla lett. f) ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

h) sono consentite le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in luoghi pubblici o privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

i) è consentita la vendita di abbigliamento e calzature per bambini e neonati all’interno di negozi specializzati, ovvero nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;

l) è consentito svolgere passeggiate all’aria aperta in modo individuale o con conviventi della stessa abitazione;

m) è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo alle condizioni che lo spostamento sia consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;

n) è consentita la vendita di prodotti florivivaistici, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizanti e simili nelle imprese agricole e negli esercizi commerciali;

o) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, su appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e garantendo il distanziamento sociale;

p) sono consentiti gli spostamenti in autovetture con un passeggero sul sedile posteriore e, se è convivente con il guidatore, anche sul sedile anteriore;

q) sono consentiti gli spostamenti con motoveicoli in due se il passeggero è convivente con il guidatore;

r) nelle giornate di domenica 10 maggio e 17 maggio 2020 l’orario di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare è fissata entro le ore 15.00;

s) è obbligatorio l’uso delle mascherine per tutti gli esercenti degli esercizi commerciali al dettaglio, delle attività economiche e dei servizi di cui è consentita l’apertura dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, per i clienti e l’utenza degli stessi, nonchè se si parla con altre persone;

t) la disattivazione dei controlli con varco elettronico della zone a traffico limitato del Parasio e di Borgo Marina e l’utilizzazione dei parcheggi in modalità gratuita presso Piazza Duomo, Senatore Amadeo e Maestri del Commercio sino alle ore 24,00 del 31 maggio 2020;

u) la proroga delle disposizione impartite con la delibera della Giunta Comunale n. 106 del 17/3/2020 e n. 110 del 27/3/2020, richiamate in premessa in merito alle misure di contenimento dal contagio da covid-19 sull’organizzazione del lavoro, sino alle ore 24,00 del 17 maggio 2020.

Ultima modifica
03/05/2020
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(Fonte Comune di Imperia)