cessione credito 2022

Bonus edilizi e cessione del credito, informativa urgente del Governo

 

Si è svolta il 2 marzo 2022 alla Camera dei Deputati l’informativa urgente del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, sulla situazione relativa al superbonus 110%, agli altri bonus edilizi e al meccanismo di cessione del credito.

L’informativa del Ministro Franco

Il Ministro Franco ha preliminarmente ricordato il funzionamento dei principali bonus fiscali in edilizia e riepilogato l’evoluzione del meccanismo di cessione del credito dalla sua nascita (2016) fino alle ultime modifiche arrivate prima dal D.L. n. 4/2022 e poi dal D.L. n. 13/2022.

Parlando del meccanismo di cessione del credito messo a punto per il superbonus 110%, il Ministro ha rilevato come la sua estensione senza limiti di numero e passaggio a tutte le tipologie di bonus edilizi e senza specifici presidi di garanzia, come quelli previsti per il bonus 110% (visto di conformità e asseverazione di congruità) hanno dato un mercato di crediti non regolamentato.

Dopo aver snocciolato i numeri relativi alle frodi, da cui è emersa la marginalità del superbonus rispetto al totale, sono arrivati gli interventi da parte di alcuni deputati che hanno fornito numerosi spunti su cui riflettere per migliorare il sistema dei bonus edilizi.

Tra questi la necessità di riprendere il tempo perduto da chi ha dovuto bloccare progetti e cantieri a causa dei copiosi interventi da parte del Governo che hanno generato un momento di blocco che sembrerebbe essere stato superato con le ultime modifiche arrivate dal D.L. n. 13/2022. Modifiche che hanno bisogno di tempo per essere recepite senza ansia o panico e programmare bene i prossimi interventi.

(Fonte LavoriPubblici.it

 

 

 

bonus facciate 2022

Bonus Facciate 2022 – Proroga con riduzione aliquota

 

La manovra 2022 (legge 234/2021), pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 31 dicembre, interviene anche sul bonus facciate, confermando la proroga al 2022 ma con riduzione dell’aliquota al 60 per cento. Rispetto alle prime bozze del Ddl, viene confermata anche la possibilità di effettuare sconto in fattura e cessione per le spese del 2022.

Dal 12 novembre, però, è in vigore il Dl antifrodi (Dl 157/2021) che impone visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese in caso di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura: su quest’ultimo aspetto, per il bonus facciate non vale la “franchigia” per i mini-lavori in arrivo con la manovra.

● I LAVORI AGEVOLATI

La disciplina base è dettata dalla manovra per il 2020 (legge 160/2019, articolo 1, commi 219-224). I lavori agevolati sono quelli di restauro delle facciate e dei balconi, compresi quelli di semplice tinteggiatura e pulitura.

 FACCIATE ESTERNE E INTERNE

Per legge l’intervento agevolato dal bonus facciate deve riguardare le facciate «esterne». Le Entrate hanno chiarito nella circolare 2/E/2020 che si intendono come tali tutte le facciate dell’involucro esterno dell’edificio (intero perimetro, compresa quella sul retro). Le facciate “interne”, come quelle racchiuse da cortili e cavedi, secondo l’Agenzia sono agevolate solo se visibili da strade o suolo a uso pubblico. La circolare 7/E/2021 crea però una certa confusione richiedendo il requisito della visibilità anche per le facciate esterne.

● OBBLIGO DI COIBENTAZIONE

Quando i lavori eseguiti sulla facciata sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% della superficie disperdente lorda, occorre raggiungere determinati requisiti di isolamento termico, che sono fissati – per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020 – dal Dm Requisiti 6 agosto 2020. In questo caso, occorre rispettare i criteri di congruità delle spese e inviare la scheda descrittiva dei lavori all’Enea.

● IMMOBILI AGEVOLATI IN ZONA A E B

Gli immobili agevolati sono tutti gli «edifici esistenti», come indica la norma di legge, compresi quindi gli immobili delle imprese. Devono però essere situati nelle zone urbanistiche A e B.

● BENEFICIARI, PROCEDURE E REGOLE

Il bonus facciate è una detrazione Irpef e Ires. Spetta cioè anche a società di capitali ed enti non commerciali. Sono ammessi anche coloro che detengono l’immobile, in linea con la prassi ordinaria sui bonus edilizi.

 

(Fonte NT+ Fisco de Il Sole 24 Ore