Il decreto Rilancio è legge. Il governo ha incassato la fiducia dell’aula del Senato con 159 voti a favore e 121 contrari. Il provvedimento da 55 miliardi era arrivato a Palazzo Madama “blindato” dopo le modifiche introdotte alla Camera. Ecco le principali misure che erano state inserite nel dl durante il passaggio parlamentare in commissione a Montecitorio.
Auto Arriva un incentivo da 3.500 euro per chi rottama una vettura vecchia di dieci anni e acquista una Euro 6 benzina o diesel con emissioni al massimo a 110 grammi di Co2 al chilometro. Il contributo a carico dello Stato è di 1.500 euro, duemila per il concessionario e vale dal 1° agosto al 31 dicembre 2020. Il bonus è dimezzato senza rottamazione. Potenziate le agevolazioni per ibride ed elettriche che aumentano di 4 mila euro se si ha un’auto da dare indietro e di duemila senza. Cumulando questo incentivo con i vecchi sconti, i bonus sulle auto di ultima generazione salgono rispettivamente a 6.500 e 10 mila euro.
Dallo smart working al super ecobonus: ecco tutte le novità contenute nel Decreto rilancio
Ecobonus L’Ecobonus al 110% è stato esteso a tutte le seconde case, anche alle unifamiliari, come le villette a schiera, che erano rimaste escluse dal beneficio. Restano fuori quelle di pregio, ville e castelli. Ogni proprietario dunque potrà realizzare lavori di riqualificazione energetica ed antisismica su due abitazioni. La detrazione è stata allargata agli enti del Terzo settore e alle associazioni e società sportive dilettantistiche che potranno ristrutturare gli spogliatoi. Il superbonus vale fino al 31 dicembre 2021, ma per gli interventi nelle case di edilizia popolare si potrà raggiungere il primo semestre 2022. Scuola Arrivano 150 milioni in più per le scuole paritarie. I genitori di bambini fino a 12 anni potranno chiedere il congedo Covid, retribuito al 50% dello stipendio, per un altro mese fino al 31 agosto. I centri estivi per i ragazzi si occuperanno della fascia di età da 0 a 16 anni. Carta d’identità, patente e altri documenti di riconoscimento saranno validi per tutto il 2020 anche se scaduti. Infine reddito di emergenza, entro il 30 settembre, anche per i nuclei che occupano abusivamente un immobile se ci sono minori, malati gravi o disabili.
Oltre tre miliardi per la scuola: più organico e si cercano nuovi spazi
Lavoro Prorogati i contratti a termine e di apprendistato sospesi nel periodo dell’emergenza. Via libera a una norma che tutela i lavoratori dai trasferimenti collettivi usati per aggirare il blocco dei licenziamenti. Garantito lo smart working a tutte le persone con disabilità o con patologie a rischio. Per sostenere la ripresa delle attività in sicurezza, l’Inail mette a disposizione 200 milioni di euro per finanziare i progetti delle imprese. Il Durc in scadenza sarà valido fino al 31 ottobre. Assorbito il decreto che anticipa le 4 settimane di cig previste tra settembre e ottobre.
Comuni Stanziati 40 milioni per i comuni più colpiti dal virus: aiuteranno sia le zone rosse escluse, sia quelli con un alto numero di contagi rispetto agli abitanti. Ci sono poi 20 milioni per gli enti in dissesto, risorse che andranno per metà alla manutenzione straordinaria di immobili di polizia e carabinieri e il resto alle Giunte sciolte per mafia. Rinvio al 30 settembre della salvaguardia degli equilibri di bilancio, emendamento che darà una boccata di ossigeno alla finanza locale. Taglio del 20 per cento sull’Imu e la Tari a favore dei cittadini che pagheranno con l’addebito dal conto corrente.
Decreto Rilancio: ecco le misure per le imprese spiegate dal commercialista
Sanità Criteri semplificati per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. Corsia preferenziale per l’assunzione come categorie protette dei parenti di medici e infermieri che siano rimasti invalidi o deceduti a causa dell’impegno nella lotta al virus. Le sperimentazioni dei farmaci saranno più semplici, con regole meno stringenti sui conflitti di interesse dei ricercatori coinvolti. Una tantum da duemila euro per i camici bianchi in prima linea durante la fase acuta della pandemia e 128 milioni di euro per i contratti degli specializzandi fino al 2026.
Le micro misure Tantissime anche le piccole norme approvate tramite gli emendamenti dei partiti. C’è un robusto aumento della pensione degli invalidi totali, che sale da 285 a 516 euro; il riconoscimento per Bergamo e Brescia, messe a dura prova dalla pandemia, che saranno capitali italiane della cultura nel 2023. Quindi 20 milioni aggiuntivi per il bonus bici e il blocco degli sfratti fino a dicembre.
Incentivi per chi acquista motorini elettrici fino a 4 mila euro; bonus di 200 euro per le lezioni di musica destinate agli under 16 e rimborsi per viaggi e concerti cancellati a causa del coronavirus.
Il credito d’imposta al 60 per cento sugli affitti commerciali potrà essere ceduto al proprietario, se d’accordo, come quota parte del canone di affitto.
Saranno assicurati meno alunni in classe nel prossimo anno scolastico e dall’Antitrust arriva lo stop ai servizi sul cellulare attivati senza consenso.
Proroga di due anni per le concessioni già in essere per la gestione degli aeroporti e fino al 2033 per le spiagge.
Cinque milioni a fondo perduto per il settore tessile e moda.
Art.128 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017. b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. 2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. 5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 . 10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. 12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione. 13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. 14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 16. Salvo che Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro [XXX] ad euro [YYYY]. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a XXX milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del visto di conformità di cui al comma 11. Relazione illustrativa Con l’articolo si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. In particolare: – la disposizione del comma 1 – ponendosi in deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima aliquota di detrazione spetta, ai sensi del comma 2, anche con riferimento agli interventi indicati nel citato articolo 14 del DL 63 del 2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1; – il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2; – nel comma 4 si prevede, in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi; – nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interven-ti di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 4. Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito; – la disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di eco-bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.