dpcm 24 ottobre 2020 coronavirus

Coronavirus, testo del DPCM firmato il 26 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Di seguito il testo del decreto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui
e’ stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020,
con cui e’ stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19
e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera ff) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il
Presidente della Regione puo’ disporre la programmazione del servizio
erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di
linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, puo’ disporre, al fine di contenere
l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni
sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche
internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori;
Preso atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l’elenco dei
codici di cui all’allegato 3 del medesimo decreto puo’ essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile
2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di
salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare
congiunti purche’ venga rispettato il divieto di assembramento e il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e’ fatto divieto a
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
e’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante;
c) e’ fatto divieto assoluto di mobilita’ dalla propria
abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici e privati; il sindaco puo’ disporre la temporanea chiusura
di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e’ condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto
dalla lettera d), nonche’ della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro; il sindaco puo’ disporre la temporanea chiusura di
specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree
attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
f) non e’ consentito svolgere attivita’ ludica o ricreativa
all’aperto; e’ consentito svolgere individualmente, ovvero con
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita’ sportiva o attivita’ motoria, purche’
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per
ogni altra attivita’;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di
consentire la graduale ripresa delle attivita’ sportive, nel rispetto
di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di
diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,
in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive
individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del
comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della
Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del
CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e
gli Enti di Promozione Sportiva;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli
spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a
titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni
private, eventi di qualunque tipologia ed entita’, cinema, teatri,
pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’ sospesa ogni
attivita’; l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata
all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le
cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri
con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un
massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani,
nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di
attivita’ formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i
corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i
medici in formazione specialistica e le attivita’ dei tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire
anche in modalita’ non in presenza. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili
concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non
facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita’;
n) nelle Universita’ e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita’ didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle
medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria
funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle
attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; nelle universita’, nelle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,
attivita’ di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed
esercitazioni, ed e’ altresi’ consentito l’utilizzo di biblioteche, a
condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il rischio di prossimita’ e di aggregazione e
che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e
della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle
persone con disabilita’, di cui al «Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato
dall’INAIL. Per le finalita’ di cui al precedente periodo, le
universita’, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi
dell’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle
suddette attivita’;
o) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le
esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita’ didattiche o curriculari delle
Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con
modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’ di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’
ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita’ didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali
siano state applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita’ didattiche ed esami a
distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,
ferma restando la validita’ delle prove di esame gia’ sostenute ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi
di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi
corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione
dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’ a distanza;
per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto
dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e
dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a
gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a
livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e’ coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica
o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui all’art. 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli
uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito
provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che
non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della
sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilita’ di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita’ telefonica o
video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo’ essere autorizzato il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la semiliberta’ o di modificare i relativi regimi in modo da evitare
l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita’ di
misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima
necessita’ individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’. Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i
mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di
confezionamento che di trasporto, nonche’ la ristorazione con asporto
fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonche’ nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate
nell’allegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attivita’ non e’ sospesa ai
sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla
distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei
locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda
altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita’ il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo’
disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita’
di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata dai datori di lavoro
privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa
di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e
privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e
di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e
dall’art. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile
per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalita’ a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di
un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia
e delle finanze.

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in
esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:
47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via
internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per
televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

(Fonte Gazzetta Ufficiale)

 

 

 

dpcm 24 ottobre 2020 coronavirus

Coronavirus, testo del DPCM firmato il 10 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Di seguito il testo del decreto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è
stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario e terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti
prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito
che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo
2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decretolegge;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento
di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il
Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del
trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla
base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di
contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione
dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base
delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020 l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del
Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e
delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle
politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e
delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a
quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse
da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
e) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa
ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali
da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di
formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in
modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi
altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza
delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad
assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta
la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile,
con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni,
successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed
in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di
quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università
e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della
eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo
provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di
polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state
applicate le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e
l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di
esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza
da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non
concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le
procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’articolo 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui
attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni
altra attività convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito
provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le
prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del
Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri
detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I
colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente
prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale,
a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di
limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il
rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei
centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve
essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da
consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti
ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo
dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario
all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende
del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19sulla base
delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto
nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime
finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il
Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico,
ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per
i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22
maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione
dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e
dall’articolo 2, comma 2;
ii) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono
essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con
adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando
a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
ART. 2
(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali)
1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3
può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto
dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’articolo 1 del presente decreto; resta
altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i
servizi professionali.
2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo
possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata
l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività
che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché
delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza
strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e
dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata,
può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo
precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è
legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1
per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
5. È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione
derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il
Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non
sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di
sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In
ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire
l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
7. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni,
gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso
pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il
comma 6.
8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente
della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di
prima necessità.
10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1,
completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza,
entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai
locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza,
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e
sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci
giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
ART. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base
delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture
provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite
dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole
di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono
esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure
di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4.
ART. 4
(Disposizioni in materia di ingresso in Italia)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare
ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del
presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di
cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non
sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a
promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente
rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino
sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e
all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora
preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza
come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo
restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della
dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità
sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in
coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento
fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare
tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche
che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento
fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora,
indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le
persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale
informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo
dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle
persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai
commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo
di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o
dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia
trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con
l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la
nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità
sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente
in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti
provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate,
sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini
di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche
ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in
quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché
degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione
della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di
sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la
mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
g) In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi
dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei
cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste
deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
ART. 5
(Transiti e soggiorni di breve durata in Italia)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze
lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze
di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea
aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a
consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo
privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni,
dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in
Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la
dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità
sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di
cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti
del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a
promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente
rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino
sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui
al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel
territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze
lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze
di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di
trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel
territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo
privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i
trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in
Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in
mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo
di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella
comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità
sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio
italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di
comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel
territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore.
In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli
obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
previsti dall’articolo 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti
dall’articolo 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un
altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria
locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle
conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con
destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale,
sono comunque tenuti:
a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto
dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo
del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la
destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la
permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del
territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’articolo
4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di
destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 4, si considera come
luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei
cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 dl Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste
deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
ART. 6
(Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera)
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E’ fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi
passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già
presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine
della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti
Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di
fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In
caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al
citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo
di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso
destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza,
domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto propri o privati.
6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla
nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei
termini definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento
fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente
trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla
nazionalità di appartenenza. E’ comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione
dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. E’ fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri
di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di
fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei
cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste
deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
ART. 7
(Esecuzione e monitoraggio delle misure)
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia,
con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze
armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione
e della provincia autonoma interessata.
ART. 8
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono
efficaci fino al 3 maggio 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° aprile 2020.
3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche
d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

 

 

 

dpcm 24 ottobre 2020 coronavirus

Coronavirus, testo del DPCM firmato il 1 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Di seguito il testo del decreto.

 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e
dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui
e’ stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020,
con cui e’ stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi
nei termini originariamente previsti le misure gia’ adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19
e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione puo’ disporre
la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto
pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e
alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari
necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, puo’ disporre, al fine di
contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con
riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e
di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l’elenco dei codici di cui
all’allegato 1 del medesimo decreto puo’ essere modificato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico
scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della
Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i
Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche’ di
quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo
2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della
salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e’ prorogata
fino al 13 aprile 2020.
2. La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d)
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi’ le
sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a
far data dal 4 aprile 2020.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.

Roma, 1° aprile 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579

(Fonte Gazzetta Ufficiale)

 

 

 

 

prevenzione incendi

Novità normative inerenti la Prevenzione Incendi

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 70 del 17 marzo 2020 2019 è stato
pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Tale decreto introduce importanti misure connesse all’emergenza COVID-19.
Per quanto attiene aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnalano i seguenti articoli: –

• Art. 4 – Disciplina delle aree sanitarie temporanee – che dispone che le opere edilizie
strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza
per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali,
dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei
requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare),
prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto
sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per
l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre
il termine in modo da consentirne il rispetto. Rientrano in tali casistiche i procedimenti
D.lgs. 758/94 essendo gli stessi procedimenti volti alla depenalizzazione di
contravvenzioni penali.

• Art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza – comma 2 (tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il
15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020).
In tale fattispecie, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della
conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, le omologazioni dei prodotti
antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art.
16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.; –

• Art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza – comma 1 (Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento
di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata
e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,
anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il
tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento), in
tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R.
151/2011, ivi compresi i termini dei 45 gg. atti a conformare le attività alle difformità
riscontrate in sede di sopralluogo.

Si segnala inoltre che:
• il DM 20/02/2020 ha prorogato di un anno alcune scadenze in materia di prevenzione
incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19
marzo 2015.
• Il DM 10/03/2020 ha introdotto la possibilità di utilizzare impianti di condizionamento
che utilizzano determinate tipologie di fluidi refrigeranti quali il gas “R32”.

• La Legge n.8/2020 ha prorogato il termine di adeguamento di tutte le strutture turistico alberghiere
con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, e dei rifugi alpini. Per i dettagli occorre fare
riferimento puntuale alla Legge in questione in quanto le scadenze sono differenziate in
base a diversi parametri.

 

Sfoglia il documento

 

 

decreto legge 16 maggio 2020

Pubblicazione Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020

Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 riportante LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI  , DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI , DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ , ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI  , SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14 .

 

 

 

 

Decreto 25 gennaio 2019

Decreto 25 gennaio 2019
– Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. –
(tratto da Gazzetta Ufficiale)

Art. 1


IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in
particolare l’art. 16, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983,
recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246,
recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, recante
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2005,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita’
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n.
232;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29
agosto 2012, n. 201;
Tenuto conto dell’evoluzione dei criteri e della normativa di
prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio con particolare
riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in
condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di
sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;
Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici
di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di
esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente
credibile e con l’indicazione degli obiettivi che devono essere
valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate
degli edifici;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto
del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246

1. E’ approvato l’allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute
nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n.
246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto
9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
2. Le disposizioni contenute nell’allegato 1 al presente decreto si
applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed
a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto secondo le modalita’ previste dall’art. 3.

Art. 2


Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
negli edifici di civile abitazione

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
a) limitare la probabilita’ di propagazione di un incendio
originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi
che fuoriescono da vani, aperture, cavita’ verticali della facciata,
interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la
facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la
facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia
che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale,
all’interno della costruzione e inizialmente non interessati
dall’incendio;
b) limitare la probabilita’ di incendio di una facciata e la
successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente
origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a
livello stradale o alla base dell’edificio);
c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di
facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o
incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli
occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1,
nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale
dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici
civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n.
5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e
sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno puo’
costituire un utile riferimento progettuale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di
civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che
siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento
delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie
complessiva delle facciate.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli
edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in
vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in
corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del
fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, siano gia’ in possesso degli atti
abilitativi rilasciati dalle competenti autorita’.

Art. 3


Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni
dell’allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli
impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di
allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per le restanti disposizioni.
2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del
fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1,
all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico
di conformita’ antincendio, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2019

Il Ministro: Salvini

 

Legge 11 dicembre 2012, n. 220

Legge 11 dicembre 2012, n. 220
– Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici –
(tratto da Gazzetta Ufficiale)

Art. 1


1. L’articolo 1117 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di
proprieta’ comune dei proprietari delle singole unita’ immobiliari
dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non
risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale,
i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili
e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche’ i locali per i servizi
in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere
destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica,
per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la
ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta’
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti
unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Art. 2


1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilita’). – Le disposizioni del
presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in
cui piu’ unita’ immobiliari o piu’ edifici ovvero piu’ condominii di
unita’ immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi
dell’articolo 1117.
Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso). – Per
soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un
numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al
condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, puo’
modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.
La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di
trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli
spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera
raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire
almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell’assemblea, a pena di nullita’, deve indicare
le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione
d’uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono
stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono
recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o
che ne alterano il decoro architettonico.
Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di
attivita’ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle
destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i
condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e
possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la
violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera
in merito alla cessazione di tali attivita’ con la maggioranza
prevista dal secondo comma dell’articolo 1136».

Art. 3


1. L’articolo 1118 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il
diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo
non disponga altrimenti, e’ proporzionale al valore dell’unita’
immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non puo’ rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo’ sottrarsi all’obbligo di contribuire alle
spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la
destinazione d’uso della propria unita’ immobiliare, salvo quanto
disposto da leggi speciali.
Il condomino puo’ rinunciare all’utilizzo dell’impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo
distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi
di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta
tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a
norma».

Art. 4


1. Al primo comma dell’articolo 1119 del codice civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i
partecipanti al condominio».

Note all’art. 4:
Si riporta il testo dell’articolo 1119 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1119. Indivisibilita’.
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a
divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere piu’ incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino
e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.”.

Art. 5


1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono
inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto
della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita’
immobiliari o dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia
mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli
impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta
giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato
all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La
richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e
delle modalita’ di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente
a fornire le necessarie integrazioni».

Note all’art. 5:
Si riporta il testo dell’articolo 1120 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1120. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all’uso piu’ comodo
o al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo
comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni
che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad
oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le
barriere architettoniche, per il contenimento del consumo
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
destinati a servizio delle unita’ immobiliari o
dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia
mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti
eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del
condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un
diritto reale o personale di godimento del lastrico solare
o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la
ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per
le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non
comportano modifiche in grado di alterare la destinazione
della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea
entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo
condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di
cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l’indicazione del contenuto specifico e delle modalita’ di
esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino
proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili
all’uso o al godimento anche di un solo condomino.”.

Art. 6


1. L’articolo 1122 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1122. – (Opere su parti di proprieta’ o uso individuale). –
Nell’unita’ immobiliare di sua proprieta’ ovvero nelle parti
normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in
proprieta’ esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino
non puo’ eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero
determinino pregiudizio alla stabilita’, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell’edificio.
In ogni caso e’ data preventiva notizia all’amministratore che ne
riferisce all’assemblea».

Art. 7


1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. – (Impianti non centralizzati di ricezione
radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). –
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in
modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita’
immobiliari di proprieta’ individuale, preservando in ogni caso il
decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia
di reti pubbliche.
E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita’
del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie
comune e sulle parti di proprieta’ individuale dell’interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni,
l’interessato ne da’ comunicazione all’amministratore indicando il
contenuto specifico e le modalita’ di esecuzione degli interventi.
L’assemblea puo’ prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto
comma dell’articolo 1136, adeguate modalita’ alternative di
esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita’, della
sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini
dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede,
a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare
e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di
utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, puo’ altresi’ subordinare
l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea
garanzia per i danni eventuali.
L’accesso alle unita’ immobiliari di proprieta’ individuale deve
essere consentito ove necessario per la progettazione e per
l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli
impianti destinati alle singole unita’ abitative.
Art. 1122-ter. – (Impianti di videosorveglianza sulle parti
comuni). – Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti
comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la
videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136».

Art. 8


1. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La spesa relativa
e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione del valore delle singole
unita’ immobiliari e per l’altra meta’ esclusivamente in misura
proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Manutenzione e
sostituzione delle scale e degli ascensori».

Note all’art. 8:
Si riporta il testo dell’articolo 1124 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e
degli ascensori.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti
dai proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La
spesa relativa e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione
del valore delle singole unita’ immobiliari e per l’altra
meta’ esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di
ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella meta’ della spesa, che e’
ripartita in ragione del valore, si considerano come piani
le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e
i lastrici solari, qualora non siano di proprieta’
comune.”.

Art. 9


1. L’articolo 1129 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). –
Quando i condomini sono piu’ di otto, se l’assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore e’ fatta dall’autorita’ giudiziaria su
ricorso di uno o piu’ condomini o dell’amministratore dimissionario.
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo
dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa’, anche
la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonche’ i
giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all’amministratore, puo’ prenderne gratuitamente visione e ottenere,
previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L’assemblea puo’ subordinare la nomina dell’amministratore alla
presentazione ai condomini di una polizza individuale di
assicurazione per la responsabilita’ civile per gli atti compiuti
nell’esercizio del mandato.
L’amministratore e’ tenuto altresi’ ad adeguare i massimali della
polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo
di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente
all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto
da una polizza di assicurazione per la responsabilita’ civile
professionale generale per l’intera attivita’ da lui svolta, tale
polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di
assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo
precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune,
accessibile anche ai terzi, e’ affissa l’indicazione delle
generalita’, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e’ affissa
l’indicazione delle generalita’ e dei recapiti, anche telefonici,
della persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell’amministratore.
L’amministratore e’ obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche’ quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite dell’amministratore, puo’ chiedere di
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore e’ tenuto alla
consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al
condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita’ urgenti
al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad
ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea,
l’amministratore e’ tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle
somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio nel quale il credito esigibile e’ compreso, anche ai
sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l’attuazione del presente codice.
L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende
rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell’amministratore puo’ essere deliberata in ogni tempo
dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure
con le modalita’ previste dal regolamento di condominio. Puo’
altresi’ essere disposta dall’autorita’ giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo
1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi
irregolarita’. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita’
fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del
dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche
singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per
far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino
puo’ rivolgersi all’autorita’ giudiziaria; in caso di accoglimento
della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla
rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo’ rivalersi
nei confronti dell’amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita’:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri
casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e
amministrativi, nonche’ di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al
settimo comma;
4) la gestione secondo modalita’ che possono generare
possibilita’ di confusione tra il patrimonio del condominio e il
patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
cancellazione delle formalita’ eseguite nei registri immobiliari a
tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la
riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare
diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130,
numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui
al secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’assemblea
non puo’ nominare nuovamente l’amministratore revocato.
L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita’ della
nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attivita’
svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del
libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di
edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti
pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello
Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche’ a quelli
realizzati da enti pubblici non economici o societa’ private senza
scopo di lucro con finalita’ sociali proprie dell’edilizia
residenziale pubblica».

Art. 10


1. L’articolo 1130 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’amministratore). –
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle
vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla
annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui
all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di
condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei
servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per
l’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
contenente le generalita’ dei singoli proprietari e dei titolari di
diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di
ciascuna unita’ immobiliare, nonche’ ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere
comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni
necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta
giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore
acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai
responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del
registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di
contabilita’. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi’
annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le
deliberazioni nonche’ le brevi dichiarazioni rese dai condomini che
ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e’ allegato il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e
revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le
date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del
condominio, nonche’ gli estremi del decreto in caso di provvedimento
giudiziale. Nel registro di contabilita’ sono annotati in ordine
cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo’ tenersi
anche con modalita’ informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato
tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle
eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e
convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta
giorni».

Art. 11


1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile e’ inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto
condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro
dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi
disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in
modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di
contabilita’, di un riepilogo finanziario, nonche’ di una nota
sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei
rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea
condominiale puo’, in qualsiasi momento o per piu’ annualita’
specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la
contabilita’ del condominio. La deliberazione e’ assunta con la
maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa
spesa e’ ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di
proprieta’. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento
sulle unita’ immobiliari possono prendere visione dei documenti
giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie
spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere
conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea puo’ anche nominare, oltre all’amministratore, un
consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli
edifici di almeno dodici unita’ immobiliari. Il consiglio ha funzioni
consultive e di controllo».

Art. 12


1. Al primo comma dell’articolo 1131 del codice civile, le parole:
«dall’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’articolo 1130».

Note all’art. 12:
Si riporta il testo del primo comma dell’articolo 1131
del codice civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 1131. Rappresentanza.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo
1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e puo’ agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi.
(Omissis).”.

Art. 13


1. L’articolo 1134 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino
che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione
dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso,
salvo che si tratti di spesa urgente».
2. All’articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:
«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle
innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di
importo pari all’ammontare dei lavori»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’assemblea puo’ autorizzare l’amministratore a partecipare e
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi
dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche
mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche’
di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine
di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la
vivibilita’ urbana, la sicurezza e la sostenibilita’ ambientale della
zona in cui il condominio e’ ubicato».

Art. 14


1. L’articolo 1136 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1136. – (Costituzione dell’assemblea e validita’ delle
deliberazioni). – L’assemblea in prima convocazione e’ regolarmente
costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i
due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei
partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta’ del
valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima convocazione non puo’ deliberare per
mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione
delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda
convocazione e’ regolarmente costituita con l’intervento di tanti
condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione
e’ valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un
numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entita’ e le deliberazioni di
cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche’
1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza
stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e
all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate
dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
L’assemblea non puo’ deliberare, se non consta che tutti gli aventi
diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da
trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore».

Art. 15


1. L’articolo 1137 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). –
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo’ adire
l’autorita’ giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della
deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorita’
giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio
della causa di merito non sospende ne’ interrompe il termine per la
proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non
espressamente previsto, la sospensione e’ disciplinata dalle norme di
cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione
dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura
civile».

Art. 16


1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed
allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso
puo’ essere impugnato a norma dell’articolo 1107»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o
detenere animali domestici».

Note all’art. 16:
Si riporta il testo dell’articolo 1138 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1138. Regolamento di condominio.
Quando in un edificio il numero dei condomini e’
superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il
quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino, nonche’ le norme per la
tutela del decoro dell’edificio e quelle relative
all’amministrazione.
Ciascun condomino puo’ prendere l’iniziativa per la
formazione del regolamento di condominio o per la revisione
di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con
la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo
1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7)
dell’articolo 1130. Esso puo’ essere impugnato a norma
dell’articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli
1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e
1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di
possedere o detenere animali domestici.”.

Art. 17


1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del codice
civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i
condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione,
l’ubicazione e il codice fiscale».

Note all’art. 17:
Si riporta il testo del numero 1) del primo comma
dell’articolo 2659 del codice civile, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
“Art. 2659. Nota di trascrizione.
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve
presentare al conservatore dei registri immobiliari,
insieme con la copia del titolo, una nota in doppio
originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e
il numero di codice fiscale delle parti, nonche’ il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto
risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell’ufficiale di stato civile; la
denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di
codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa’
previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto e delle associazioni non riconosciute, con
l’indicazione, per queste ultime e per le societa’
semplici, anche delle generalita’ delle persone che le
rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii
devono essere indicati l’eventuale denominazione,
l’ubicazione e il codice fiscale.
(Omissis).”.

Art. 18


1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza
bisogno di autorizzazione di questa, puo’ ottenere un decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e’
tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo
interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in
regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri
condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta
per un semestre, l’amministratore puo’ sospendere il condomino moroso
dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento
separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino e’ obbligato solidalmente
con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a
quello precedente.
Chi cede diritti su unita’ immobiliari resta obbligato solidalmente
con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui
e’ trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che
determina il trasferimento del diritto».

Art. 19


1. L’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 64. – Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati
dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma
dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di
consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in
contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale puo’ essere proposto reclamo
alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione
o dalla comunicazione».

Art. 20


1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e’ sostituito dai
seguenti:
«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione
dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni
prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a
mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o
tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta
convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e’
annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei
dissenzienti o assenti perche’ non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non puo’ tenersi nel medesimo
giorno solare della prima.
L’amministratore ha facolta’ di fissare piu’ riunioni consecutive
in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi,
convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono
indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell’assemblea validamente costituitasi».

Note all’art. 20:
Si riporta il testo del terzo comma, dell’articolo 66
delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 66.
(Omissis).
L’avviso di convocazione, contenente specifica
indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima della data fissata per
l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli aventi diritto, la
deliberazione assembleare e’ annullabile ai sensi
dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
assenti perche’ non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non puo’ tenersi
nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facolta’ di fissare piu’ riunioni
consecutive in modo da assicurare lo volgimento
dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le
ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell’assemblea validamente costituitasi.”.

Art. 21


1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni condomino puo’ intervenire all’assemblea anche a
mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini
sono piu’ di venti, il delegato non puo’ rappresentare piu’ di un
quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un’unita’ immobiliare appartenga in proprieta’ indivisa a
piu’ persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nell’assemblea, che e’ designato dai comproprietari interessati a
norma dell’articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i
partecipanti sono complessivamente piu’ di sessanta, ciascun
condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo
1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante
all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu’
condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun
partecipante puo’ chiedere che l’autorita’ giudiziaria nomini il
rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii
interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante,
l’autorita’ giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno
solo dei rappresentanti gia’ nominati, previa diffida a provvedervi
entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorita’
giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in
persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera
non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e
comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio
l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei
rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in
assemblea.
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la
partecipazione a qualunque assemblea.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai
proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi
del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di
lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In
tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia
all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per
il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale».

Art. 22


1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo
1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136
del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita’ immobiliare e’
espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio.
Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene
conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di
manutenzione di ciascuna unita’ immobiliare».

Art. 23


1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unita’ immobiliari
espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono
essere rettificati o modificati all’unanimita’. Tali valori possono
essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo
condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo
comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio,
in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di
incremento o diminuzione delle unita’ immobiliari, e’ alterato per
piu’ di un quinto il valore proporzionale dell’unita’ immobiliare
anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e’
sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi
nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai
sensi dell’articolo 68, puo’ essere convenuto in giudizio unicamente
il condominio in persona dell’amministratore. Questi e’ tenuto a
darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo puo’ essere revocato
ed e’ tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica
o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte
in applicazione dei criteri legali o convenzionali».

Art. 24


1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio puo’
essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma
fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma
e’ devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese
ordinarie».

Art. 25


1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico di amministratore di
condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti
cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e
svolgono attivita’ di formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono
necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello
stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche
societa’ di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i
requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente
responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di
svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei
quali la societa’ presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale
evenienza ciascun condomino puo’ convocare senza formalita’
l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attivita’ di amministrazione di condominio
per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e’ consentito lo
svolgimento dell’attivita’ di amministratore anche in mancanza dei
requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo
l’obbligo di formazione periodica.
Art. 71-ter. – Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice,
l’amministratore e’ tenuto ad attivare un sito internet del
condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre
copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera
assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito
internet sono poste a carico dei condomini.
Art. 71-quater – Per controversie in materia di condominio, ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata
applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II,
del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni
per l’attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di
inammissibilita’, presso un organismo di mediazione ubicato nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e’ situato.
Al procedimento e’ legittimato a partecipare l’amministratore,
previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su
istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con
la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve
intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
tenendo conto della necessita’ per l’amministratore di munirsi della
delibera assembleare».

Art. 26


1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie e’ inserito il seguente:
«Art. 155-bis. – L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli
impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma,
del codice, gia’ esistenti alla data di entrata in vigore del
predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le
maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo,
del codice».

Art. 27


1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le
parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e
terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con
le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del
codice civile».

Note all’art. 27:
Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 1, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati.), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche’ la
realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita’
dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono
approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in
seconda convocazione, con le maggioranze previste dal
secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).”.

Art. 28


1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli
intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo
del valore dell’edificio».
2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle
seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze
previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Note all’art. 28:
Si riporta il testo dell’articolo 26, commi 2 e 5,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
“Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti.
(Omissis).
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico ed
all’utilizzazione delle fonti di energia di cui
all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di
certificazione energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti
almeno un terzo del valore dell’edificio.
(Omissis).
5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo
comma dell’articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).”.

Art. 29


1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice»
sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma,
dello stesso codice».

Note all’art. 29:
Si riporta il testo dell’articolo 2-bis, comma 13, del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66
(Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche’ per il risanamento di impianti
radiotelevisivi.), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri.
(Omissis).
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del
codice civile. Per l’approvazione delle relative
deliberazioni si applica l’articolo 1120, secondo comma,
dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di
benefici fiscali.
(Omissis).”.

Art. 30


1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche’ per le innovazioni sono prededucibili ai sensi
dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi
dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito
dall’articolo 18 della presente legge, durante le procedure
concorsuali.

Note all’art. 30:
Si riporta il testo dell’articolo 111, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa.):
“Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi’
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).”.

Art. 31


1. All’articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le
seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».

Note all’art. 31:
Si riporta il testo dell’articolo 23, primo comma, del
codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Per le cause tra soci e’ competente il giudice del
luogo dove ha sede la societa’; per le cause tra condomini,
ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo
dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
(Omissis).”.

Art. 32


1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore
dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino