prevenzione incendi

Novità normative inerenti la Prevenzione Incendi

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 70 del 17 marzo 2020 2019 è stato
pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Tale decreto introduce importanti misure connesse all’emergenza COVID-19.
Per quanto attiene aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnalano i seguenti articoli: –

• Art. 4 – Disciplina delle aree sanitarie temporanee – che dispone che le opere edilizie
strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza
per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali,
dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei
requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare),
prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto
sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per
l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre
il termine in modo da consentirne il rispetto. Rientrano in tali casistiche i procedimenti
D.lgs. 758/94 essendo gli stessi procedimenti volti alla depenalizzazione di
contravvenzioni penali.

• Art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza – comma 2 (tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il
15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020).
In tale fattispecie, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della
conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, le omologazioni dei prodotti
antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art.
16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.; –

• Art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza – comma 1 (Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento
di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata
e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,
anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il
tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento), in
tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R.
151/2011, ivi compresi i termini dei 45 gg. atti a conformare le attività alle difformità
riscontrate in sede di sopralluogo.

Si segnala inoltre che:
• il DM 20/02/2020 ha prorogato di un anno alcune scadenze in materia di prevenzione
incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19
marzo 2015.
• Il DM 10/03/2020 ha introdotto la possibilità di utilizzare impianti di condizionamento
che utilizzano determinate tipologie di fluidi refrigeranti quali il gas “R32”.

• La Legge n.8/2020 ha prorogato il termine di adeguamento di tutte le strutture turistico alberghiere
con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, e dei rifugi alpini. Per i dettagli occorre fare
riferimento puntuale alla Legge in questione in quanto le scadenze sono differenziate in
base a diversi parametri.

 

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