cessione del credito

Ddl “Aiuti” , OK a cessione del credito a tutte le partite Iva

 

Cessione del credito a tutte le Partite Iva, più tempo per completare il 30% dei lavori agevolati con il Superbonus sulle unifamiliari, e ottenere la detrazione fino a fine anno, prezzari regionali per contrastare il rincaro delle materie prime e ampliamento delle aree idonee all’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Camera, con 410 voti favorevoli, ha votato la fiducia al Governo sul ddl di conversione del Decreto “Aiuti” (DL 50/2022).

Il testo passa ora all’esame del Senato, ma si può ipotizzare che non ci saranno modifiche dati i tempi ristretti per la conversione in legge.

Cessione del credito a tutte le Partite Iva
Le banche potranno cedere i crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali, anche quelli già acquisiti, a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti (che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).

I cessionari:
– devono stipulare un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la banca capogruppo;
– non hanno facoltà di operare ulteriori cessioni.

La misura sarà retroattiva, cioè si aplicherà alle cessioni comunicate anche prima dell’entrata in vigore della legge, ma con limiti. Le disposizioni transitorie prevedono infatti che la nuova regola si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Superbonus nelle unifamiliari
I soggetti che, entro il 30 settembre 2022, hanno completato il 30% dell’intervento complessivo, possono ottenere il Superbonus sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Nel computo del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.

Caro materiali e prezzari regionali
Le Regioni, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, devono provvedere ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore.

In caso di inadempimento, i prezzari aggiornati sono adottati, nei successivi 15 giorni, quindi entro il 15 agosto 2022, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Regioni.

I prezzari cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 2023.

Caro materiali, aumento fino al 20%
Nell’attesa che i nuovi prezzari regionali siano approvati, le Stazioni Appaltanti quantificano il prezzo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, cui l’appaltatore ha diritto, incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali esistenti e ancora da aggiornare.

Se, dopo l’aggiornamento del prezzario regionale, emerge che la variazione del prezzo è inferiore o superiore all’incremento quantificato, le Stazioni Appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

Le imprese colpite dall’incremento dei prezzi ottengono una compensazione pari al 90% dell’eccedenza.
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Ampliamento aree idonee alle rinnovabili
Sono ampliate le aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevista dal Dlgs 199/2021 e integrata dal DL 17/2022 (convertito nella Legge 34/2022), aggiungendo una nuova tipologia.

Le aree idonee già individuate sono:
– i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
– le aree dei siti oggetto di bonifica individuate secondo le regole del Codice Ambiente;
– le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
– i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

A queste si aggiungono “le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo Dlgs 42/2004”.

Per fascia di rispetto si intende, nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di trenta volte l’altezza massima di ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non inferiore a tremila metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela

Per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.

Sono inoltre previste procedure semplificate e l’adozione di criteri uniformi per facilitare la conclusione dei procedimenti.

(Fonte Edilportale)

DL rilancio

DL rilancio, tutte le opportunità per i condomini

Art.128
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

 

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per
le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino
al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,
nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente
lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di
cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento
o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento
energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di
efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso,
devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16
del decreto-legge n. 63 del 2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al
primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e
di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione
prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura
del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli
edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore
a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno
degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e
ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE
dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui
all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la
detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per 
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché
l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai
condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto
previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di
società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house
providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci.
11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione
a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste
dall’articolo yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente
alla detrazione.
13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente
richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo
quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano
il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge
n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via
telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità
attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del
rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze
professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio
2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
16. Salvo che Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro [XXX] ad euro [YYYY]. I soggetti stipulano una polizza
di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a XXX milioni di euro, al fine di
garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta
la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689.
L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo
economico.
17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle
sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del
visto di conformità di cui al comma 11.
Relazione illustrativa
Con l’articolo si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione
della detrazione in 5 rate di pari importo. In particolare:
– la disposizione del comma 1 – ponendosi in deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede una detrazione pari al
110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima aliquota di detrazione spetta, ai sensi del
comma 2, anche con riferimento agli interventi indicati nel citato articolo 14 del DL 63 del 2013, nel
caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1;
– il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con
riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2;
– nel comma 4 si prevede, in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di
eventi calamitosi;
– nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interven-ti
di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio
2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i
predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 4. Con il successivo
comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del
GSE dell’energia non autoconsumata in sito;
– la disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese
sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari
delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel
comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di eco-bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

 

DL Rilancio 13-05-2020